O R T I U R B A N I S A N L U C A

Attendi un attimo

Ci sono più organismi in un cucchiaio di terra che persone sul nostro pianeta

Statuto

Articolo 1

È costituita una libera Associazione denominata Orti Urbani San Luca codice fiscale 94 14 95 102 68 (già Ass.ne “culturale San Luca).

Articolo 2

L’associazione ha sede in via Boccaccio, s.n., a Treviso.

Articolo 3

L’associazione ha durata indeterminata. Essa non ha fini di lucro, anche indiretto, ed è apartitica.

Articolo 4

L’associazione ha per scopo la coltivazione di orti urbani e quanto ad essa riferibile anche a fini sociali mediante:

  1. la promozione di iniziative atte a svolgere l’attività di coltura biologica degli ortaggi;
  • la socializzazione e la divulgazione tra i soci e nelle scuole primarie del circondario, e di altre strutture a carattere sociale (anziani, handicap, ecc…), dei temi inerenti le tecniche di coltivazione biologica;
  • la sperimentazione di nuove colture rispetto a quelle tradizionali del territorio trevigiano;
  • la sperimentazione di coltivazioni derivanti da semi antichi non ibridati;
  • il coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie del circondario nel rapporto con l’auto produzione biologica di ortaggi anche in orti ubicati all’interno delle foro strutture scolastiche;
  • la sperimentazione di tecniche di innesto su piante e fiori;
  • la riproposizione di antiche pratiche di coltivazione quali ad esempio la concimazione del terreno mediante sovescio;
  • la corretta adozione delle varie tecniche di conservazione degli ortaggi e loro derivati;
  • l’adozione di tecniche di pacciamatura particolari o in disuso quale, ad es., quella con la paglia;
  • la ricerca di metodologie bio-compatibili per la lotta ai vari parassiti delle piante e degli ortaggi.

Articolo 5

L’associazione è costituita da coloro che risultano essere concessionari di Orti Urbani. L’iscrizione è automatica con la qualifica di concessionario.

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato. Possono inoltre divenire soci tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, religione e diversità fisiche, condividendo le finalità dell’Associazione, ne facciano richiesta.

Chi volesse essere ammesso come socio dovrà inoltrare domanda, avallata da almeno 2 soci/concessionari al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale deciderà sull’ammissione in modo motivato nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda.

Articolo 7

I soci sono tenuti:

  • alla corresponsione delle quote associative una tantum e annuali ordinarie, e/o straordmane, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa cauzionale, nella misura stabilita da capitolati o dal Comitato Direttivo, va versata dai concessionari di orti urbani all’atto della assegnazione degli stessi.

Essa sarà restituita al socio/concessionario quando dovesse lasciare gli orti, solo se il loro stato sia il medesimo di quando li ottenne. In caso contrario la quota viene incamerata dall’Associazione quale contributo al ripristino.

  • ad osservare le norme del presente Statuto, quelle contenute nel documento di capitolato di Concessione e le delibere prese sia dall’ Assemblea dei Soci che dal Consiglio Direttivo.
  • a partecipare alle riunioni dell’Assemblea che dovrà tenersi almeno una volta all’anno.

L’attività dei soci deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per morte, recesso volontario o per esclusione. L’assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio Direttivo, escludere il socio che non si attenga agli obblighi di cui all’articolo 7 del presente Statuto o che rechi nocumento o pregiudizio materiale e/o morale all’Associazione .

Articolo 9

L’Associazione può awalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento degli Orti Urbani atti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

L’associazione svolge attività di volontariato mediante le sue strutture nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell’ambito delle strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Articolo 10

I soci dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annua versata. Articolo 11

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dall’introito delle quote sociali cauzionali e da quelle ordinarie e straordinarie stabilite dall’Assemblea dei soci;
  2. dalle elargizioni, lasciti o donazioni di privati e dai contributi di Enti Pubblici;
  • dai proventi rivenienti dalla gestione di iniziative specifiche.

Articolo 12

Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all’articolo 4 del presente Statuto.

Articolo 13

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, dal quale dovranno risultare tutte le entrate e tutte leuscite; ed alla predisposizione del bilancio di previsione. Entrambi i documenti dovranno essere sottoposti alla discussione ed approvazione da parte dell’ Assemblea dei soci entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 14

Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;

– il Tesoriere;

  • il Collegio dei ProbiViri;
  • il Segretario.

Tutte le cariche sono svolte a t itolo completamente gratuito. Articolo 15

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e/o straord inarie. Le Assemblee sono convocat e dal Presidente del Consiglio Direttivo a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi :

a} su conforme decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazionedel bilancio consuntivo e di quello di previsione entro il 28 febbraio.

La convocazione dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve effettuarsi con almeno 8 giorni di preawiso per la prima convocazione mediante awiso affisso nella bacheca sociale e/o tramite comunicazioni mezzo filo (telefono, wsp, sms) e dovrà specificare l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia per la prima che per l’eventuale seconda convocazione ; nel casi di urgenza è consentita la convocazione con soli tre giorni di preawi so su iniziativa del Presidente.

L’Assemblea ordinaria è validamente costit uit a con la presenzadi almeno la metà dei soci più uno che delibereranno validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è presa dalla m aggioranza dei present i e l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

l’Assemblea straordinaria delibera invece validament e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Ad ogni socio avente diritto di partecipare all’a ssemblea spetta un solo voto. La votazione si tiene per alzata di mano a meno che l’Assemblea stessa non decida di provvedere in modo diverso. Tutte le assemblee sono presiedute dal Presidente dell ‘Associazioneassistito dal Segretario il quale dovrà procedere alla verifica delle deleghe dei soci presenti, al controllo delle votazioni ed a redigere il verbale dell’assemblea stessa.

Articolo 16 L’assemblea ordinaria:

  • Procede alla nomina/elezione delle cariche sociali;
  • discute e deliber a sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • elegge i membri del Consiglio Dirett ivo e del Collegio dei Probiviri;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sott oposto alla sua valutazione dal Consiglio Direttivo ivi comprese eventuali esclusioni di associati.

Articolo 17

L’assembleaè straordinaria quando si riunisce per deliberar e:

  • sullo scioglimento dell’associazione;
  • sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua promozione dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea ordinaria

Articolo 18

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea In conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti nel voto.

Articolo 19

li consiglio direttivo è composto da 5 membri che vengono eletti dall’Assemblea ordinaria .

Le modalità di voto saranno predisposte da una Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito tutti i soci disponibili a tale incarico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinar ia che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Se nel corso del triennio vengono meno uno o più consiglieri subentreranno i primi non eletti i quali comunque rimarranno in carica solo per il restante periodo. In tutti i casi di parità di voti viene elett o il più anzi ano di et à.

La carica di consigliere è ad personam e quind i non può essere delegata.

Articolo 20

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere .

Il Presidente ha la rappresentanza legale verso terzi ed in giudizio ed ha il potere di firma per l’ Associazione . Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazi one.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con almeno 3 giorni di preavviso senza formalità di sort a.

Articolo 23

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membr i e viene eletto dall’Assemblea che nomina anche il suo Presidente.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Compito del Collegio dei Probiviri è quello di derimere su eventuali controversie che dovessero insorgere in seno all’Associazione tra gli associati avuto presente il contenuto del presente Statuto nonché le norme di legge per quanto applicabili.

Articolo 24

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di cessazione, l’intero patrimonio sociale, comprese le quote sociali versate, che sono irripet ibili, sarà devoluto in beneficenza.

Articolo 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia i Associazioni dettate dal Codice Civile.