Capitolato per l’assegnazione di lotti da adibire ad Orti Urbani nell’area di proprietà Comunale di via Boccaccio a Treviso
Premessa
Con la sottoscrizione del contratto di Concessione e del presente Capitolato ciascun assegnatario risulta edotto del fatto di divenire automaticamente socio dell’Associazione Orti Urbani San Luca Concessionaria, a sua volta, dell’intera area di via Boccaccio destinata ad Orti Urbani dal Comune di Treviso, e ad osservarne le norme statutarie.
Articolo 1: Oggetto
Il presente Capitolato definisce le modalità e le prescrizioni per l’utilizzo e la conduzione temporanei a persone fisiche, di lotti di terreno Comunale da adibire ad Orti Urbani
Articolo 2: Definizioni
Ai fini del presente capitolato si intende per
- Orto Urbano: il lotto assegnato costituito da una porzione di terreno individuata e delimitata da adibire in maniera esclusiva alla coltivazione di ortaggi e/o fiori per le sole esigenze del Concessionario e del proprio nucleo familiare con divieto assoluto di porre in commercio anche in forma parziale le produzioni ottenute;
- Concessionario: persona fisica che si impegna alla coltivazione di un orto urbano nonché a concorrere alla manutenzione di tutte le parti comuni;
- Area comune: lo spazio circostante i lotti assegnati da utilizzare e curare in comunione tra i concessionari;
- Concessione: il provvedimento di assegnazione del/i lotto/i da parte dell’Associazione Orti Urbani San Luca che recepisce le regole stabilite dall’Ente concedente (Comune di Treviso);
Articolo 3: Obblighi dell’Associazione Orti Urbani San Luca
Gli obblighi dell’Associazione sono descritti in modo particolareggiato nello Statuto della medesima e nella relazione con cui ha partecipato al bando di assegnazione dell’area diventandone poi Concessionaria; nonché nell’atto di Concessione sottoscritto con scrittura privata prot. n.138492 del 20.9.2019 con il Comune di Treviso.
Articolo 4: Obblighi del Concessionario
Il Concessionario si obbliga a:
- utilizzare l’area rispettivamente assegnata esclusivamente per la produzione di ortaggi e/o fiori da utilizzare nell’ambito del proprio nucleo familiare con divieto assoluto di commercializzazione anche parziale delle produzioni ottenute;
- eseguire di comune accordo con gli altri Concessionari la manutenzione e la pulizia delle parti comuni individuate nella planimetria allegata al presente capitolato. In caso di inadempimento per mancato accordo tra i concessionari o per altra causa la concedente Associazione si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitando la spesa ai concessionari con riparto in base alla superficie dei lotti concessi;
- contribuire con un rimborso spese forfettarie di € 25 per anno e per lotto da versare, per il primo anno, prima della sottoscrizione del verbale di Concessione e, per i seguenti anni, entro il 28 febbraio di ciascun anno; ed inoltre a sostenere le spese per i mezzi e le attrezzature per la coltivazione e tutte le altre spese connesse al normale ciclo di coltivazione;
- assicurare a propria cura e spese decoro pulizia manutenzione e coltivazione del proprio orto urbano per il quale non è ammesso nemmeno temporaneamente l’incolto e/o l’abbandono nemmeno parziale nel rispetto delle norme di civile e di buona convivenza sociale;
- non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione e la fisionomia della propria parcella assegnata, con divieto assoluto di accumulo di terreno, di effettuare buche e/o sopraelevazioni ed a non costruire o installare strutture di qualsiasi tipo;
- garantire un adeguato apporto, direttamente attraverso il proprio lavoro, o indirettamente contribuendo alle spese necessarie alla manutenzione ed alla pulizia delle aree comuni;
- non danneggiare in alcun modo l’area, la flora, le strutture e le attrezzature presenti all’interno dell’area comunale ora in concessione all’Associazione Orti Urbani San Luca;
- non accedere alla zona adibita ad Orti Urbani con auto e motocicli;
- non produrre rumori molesti;
- non scaricare materiali di alcun genere anche se non inquinanti e a non bruciare stoppie e rifiuti;
- provvedere alla raccolta ed allontanamento di rifiuti dall’orto urbano e dalle aree comuni e a depositarli, a seconda della tipologia, negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata;
- non tenere stabilmente animali di allevamento e di affezione con espresso divieto di allestire allevamenti di ogni tipo;
- coltivare il proprio Orto Urbano con espresso divieto di utilizzo di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari di origine sintetica;
- a garanzia del rispetto di tutte le norme sopra descritte ciascun Concessionario è tenuto al versamento “una tantum” di € 30 (trenta) per ciascun lotto avuto in concessione. Tali somme saranno restituite al Concessionario al suo recesso o trattenute dall’Associazione stessa in caso vengano sostenute spese per il ripristino dei lotti in gestione;
Articolo 5: Partecipazione alle spese
Ciascun Concessionario dovrà effettuare il versamento a titolo di “rimborso spese annuali di gestione” di € 25 (venticinque) per ciascun lotto assegnato e quello di € 30 (trenta) “una
tantum”, a titolo di garanzia, con le modalità indicate dal Comitato Direttivo dell’Associazione.
In particolare la prima annualità e la quota “una tantum” andranno versate prima, o al momento, della stipula del Contratto di Concessione.
Le annualità successive alla prima andranno effettuate entro il mese di febbraio di ciascun anno salvo diverse scadenze che potranno essere determinate da sopraggiunte necessità di bilancio e decise secondo le norme statutarie dell’Associazione.
Il Concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento della quota di rimborso annua e non potrà far valere eccezione alcuna od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle quote scadute anche in caso di giudizio pendente.
In caso di omesso o ritardato pagamento di una quota di rimborso spese annuali l’associazione costituirà in mora il Concessionario in ogni caso e qualunque ne sia la causa con facoltà di risolvere il presente contratto a seguito della decadenza della Concessione a danno e spese del Concessionario.
Articolo 6: Conduzione del lotto assegnato
L’area assegnata deve essere condotta direttamente dal concessionario, che non può avvalersi in alcun modo, nemmeno temporaneamente, di manodopera retribuita. La possibilità di coltivare l’Orto Urbano da parte dei componenti il nucleo familiare del Concessionario si intende esclusivamente quale apporto e contributo alla capacità operativa del Concessionario, rimanendo vietata, in ogni caso, la possibilità di subentro al Concessionario da parte dei componenti il proprio nucleo familiare. In caso di motivata impossibilità da parte del Concessionario, l’Orto Urbano può essere coltivato fino alla scadenza della Concessione dai componenti il nucleo familiare.
Articolo 7: Controlli e verifiche
Il Comune di Treviso, proprietario dell’area, si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, tramite i competenti servizi comunali, controlli periodici al fine di verificare il rispetto del presente capitolato.
Articolo 8: Durata della Concessione
La Concessione decorre dall’1/1/2020 fino al 31/12/2025. È escluso il tacito rinnovo.
Articolo 9: Consegna dell’area
La consegna del lotto avverrà entro il 31/12/2019.
Articolo 10: Custodia dell’area
Il Concessionario è responsabile della custodia del lotto assegnato, con espresso divieto di ogni altra destinazione, pena la decadenza della concessione.
Articolo 11: Recesso del Concessionario
Il Concessionario, senza riconoscimento di alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, può recedere dal contratto facendone richiesta all’Associazione Orti Urbani San Luca, con preavviso di almeno un mese, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. In tale ipotesi il lotto deve essere riconsegnato all’Associazione con le modalità e nelle condizioni di cui al successivo art. 13
Articolo 12: Revoca della Concessione
L’Associazione Orti Urbani San Luca si riserva la facoltà, per motivi di inosservanza delle presenti condizioni e clausole, di revocare unilateralmente la Concessione e perciò recedere dal correlato contratto, mediante lettera raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, e senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo. In tale ipotesi il lotto deve essere riconsegnato all’Associazione, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 13
Articolo 13: Riconsegna del lotto
Al termine della Concessione il Concessionario deve riconsegnare il lotto all’Associazione libero e sgombro da cose e coltivazioni. All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di riconsegna.
Articolo 14: Responsabilità
Il Concessionario solleva integralmente l’Associazione Orti Urbani San Luca da qualsiasi onere o responsabilità, anche penale, per eventuali danni che potessero derivargli o derivare a persone e/o cose e/o all’Associazione stessa dall’uso dell’area oggetto della presente Concessione.
Articolo 15: Decadenza
Nel caso fossero accertate irregolarità o violazioni alle condizioni fissate nel presente Capitolato l’Associazione può dichiarare la decadenza dalla Concessione con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.
Articolo 16: Divieto di cessione e subconcessione
Sono espressamente vietate la cessione della concessione nonché la subconcessione del predetto atto.
Articolo 17: Controversie
Per qualsiasi controversia relativa al rapporto di Concessione insorta tra le parti, le stesse potranno rivolgersi al Comune di Treviso in qualità di ente proprietario dell’area.
Articolo 18: Norme finali di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. È in ogni caso esclusa, trattandosi di Concessione, l’applicazione della legge 392/78 e s.m.i.
Articolo 19: Informativa D. LGS 30/6/2003 n. 196 e smi
In ottemperanza all’art. 13 del D. LGS 196/2003 e smi (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati raccolti saranno utilizzati unicamente al fine della gestione degli Orti Urbani.
Atto d’obbligo
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato a ………………………………… il ……………… e residente in ……………………………………… via ……………………………………………………………………… n. …………… in qualità di assegnatario del/i lotto/i numero ………………, concesso/i esclusivamente per adibirlo/i ad orto urbano, accetta, si obbliga e si impegna a rispettare quanto stabilito nel presente capitolato che disciplina la concessione del/i predetto/i lotto/i.
Treviso,
(firma del concessionario)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Concessionario dichiara di approvare specificatamente le disposizione dei seguenti articoli sopra individuati:
Articolo 4: inadempimento per manutenzione e pulizia parti comuni Articolo 12: revoca
Articolo 14: manleva da qualsiasi onere o responsabilità anche penale per danni a terzi
Articolo 15: decadenza della Concessione
Articolo 17: controversie Treviso,
(firma del concessionario)
